LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
150.01 - Iniziativa legislativa popolare
150.02 - Referendum

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 31 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 19/1991
2Articolo 24 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/1997
3Articolo 24 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/1997
4Nuova partizione contenente articoli da 24 bis a 24 ter aggiunta da art. 5, comma 1, L. R. 7/1997
5Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 25, comma 1, L. R. 5/2003
6Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Partizione di cui fa parte l'art. 24 bis, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Partizione di cui fa parte l'art. 25, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
PREVISTO DALL' ARTICOLO 33 DELLO STATUTO
CAPO I
 Proposta di referendum abrogativo
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Richiesta di referendum
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Indizione
Art. 12
 
1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all' anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d' appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.
3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all' affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall' Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell' anno precedente.
5. Non è ammesso, in un' unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell' ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primo cinque vengono differiti all' anno successivo.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 13
 
1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell' anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all' atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l' elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell' ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all' insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l' insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell' anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1.
4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali e comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria od a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Giunta regionale, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanare entro il 1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell' articolo 10, entro il 31 dicembre dell' anno precedente. L' indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell' articolo 12.
5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 19/1991
2Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 7/1997
3Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 7/1997
CAPO IV
 Svolgimento del referendum
Art. 14
 
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L' elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 19/1991
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell' ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 7/1997
Art. 17
 
1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle << A >> e << B >>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell' articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. L' elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all' elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l' ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l' ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 12, comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 19
 
1. Presso ciascun Tribunale della regione è costituito l' ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimenti.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della circoscrizione, l' ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, l' altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all' ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.
5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell' esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
Art. 20
 
1. Presso la Corte d' appello di Trieste è costituito l' ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d' appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L' ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l' esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d' appello, all' accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d' appello, designato dal Presidente della Corte medesima.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.
5. L' ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/1997
2Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 21
 
1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all' ufficio centrale per il referendum, decide quest' ultimo, nella pubblica adunanza di cui all' articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV BIS
 Norme di coordinamento per il contemporaneo
svolgimento di referendum statali e regionali
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/1997
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/1997
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO II
 REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA
DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 20, L. R. 2/2000
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 20, L. R. 2/2000
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 20, L. R. 2/2000
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO III
 DISCIPLINA DELLA INIZIATIVA
LEGISLATIVA POPOLARE
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
 
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, della legge 21 marzo 1990, n. 53 , della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 31 bis
 
1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell' articolo 10, le spese per l' autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all' importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell' ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto.
5. 
( ABROGATO )
(2)
6. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 5 abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 37/1992
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 33
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.