LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 1988, n. 20

Interventi a favore del laboratorio di biologia marina.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/1988
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
1. Al fine di dare impulso all' attività di studio, raccolta dati, ricerca, sperimentazione, promozione e consulenza nel campo della pesca marittima e dell' acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari della regione, nell' impiego di acque marine e salmastre a fini industriali ed energetici, nonché nel campo della difesa del mare per garantire la qualità delle acque, l' Amministrazione regionale promuove e sostiene l' attività del laboratorio di biologia marina di Trieste quale istituto di ricerca scientifica, nonché quale centro di servizi e di ricerche d' interesse regionale nei campi della pesca, dell' acquacoltura e della difesa del mare.
Art. 2
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese di funzionamento, comprese, nella misura massima del 70%%, le spese per il personale.
2. La relativa deliberazione della Giunta regionale è adottata su proposta dell' Assessore regionale all' industria, d' intesa con l' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.
3. Il Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste è tenuto a dotarsi di strutture e personale idonei al conseguimento degli obiettivi cui è preordinato il sostegno finanziario della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 36, L. R. 1/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 6, L. R. 12/2006
Art. 3
 
1. La domanda di contributo dovrà essere presentata dal Consorzio alla Direzione regionale dell' industria corredata dal programma annuale di attività e dal preventivo sommario di spesa, entro il 15 settembre di ciascun anno antecedente a quello per cui il contributo viene richiesto.
2. Il contributo verrà erogato in via anticipata nella misura dell' 80%%; il residuo 20%% verrà erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo medesimo.
3. I contributi di cui al comma 1 dell' articolo 2 della presente legge comprendono anche l' importo dell' IVA.
4. Il rendiconto dovrà essere presentato alla Direzione regionale dell' industria entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello per cui il contributo è stato richiesto ed utilizzato.
Art. 4
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 fanno carico al capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire 300 milioni per l' anno 1990. La denominazione del precitato capitolo 7870 viene sostituita dalla seguente: << Contributo annuo al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste per le spese di funzionamento >>.
2. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
Art. 5
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. A decorrere dalla stessa data è abrogata la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 51, che continua peraltro ad applicarsi per la rendicontazione e l' erogazione del contributo concesso all' Istituto per l' anno 1987.
3. Per il 1988 la domanda di cui al comma 1 del precedente articolo 3 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.