LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 2
 Concorso negli interessi sui prestiti d' esercizio
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 3
 Provvidenze a favore di aziende e di infrastrutture
agricole danneggiate da calamità naturali
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 4
 Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo
dell' agricoltura del Friuli - Venezia Giulia ( ERSA )
a favore di cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982 n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 500 milioni per l' anno 1987, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 31 ottobre 1985.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.000 milioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia per l' integrazione del fondo di dotazione dell' organismo cooperativo costituito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7450 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7451 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 5
 Progettazione opere di bonifica e di irrigazione
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare, anche avvalendosi di Enti pubblici o di diritto pubblico, progettazioni per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 6
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friulia SpA
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 con l' ulteriore importo di lire 15.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 7
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 8
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' art. 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 4.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 12.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 9
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 10
 Consorzio per lo sviluppo industriale
della zona dell' Aussa Corno
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa Corno un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' acquisizione di terreni suscettibili di nuove iniziative industriali.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 11
 Zone industriali di interesse comunale
Per le finalità previste dall' articolo 33, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 12
 Miniera di Raibl
Al fine di consolidare l' attività della miniera piombozincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SAMIM SpA un contributo in conto capitale fino alla misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo sarà comunque calcolato in modo che il cumulo con le agevolazioni statali eventualmente già concesse per le stesse finalità non superi il limite fissato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 25 ottobre 1984, << Limite del cumulo delle agevolazioni concesse alle attività minerarie >>.
La concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà comunque subordinata alla presentazione da parte dell' azienda di un dettagliato programma di ricerca inquadrato nel piano di coltivazione della miniera, da cui risultino i possibili effetti degli investimenti sui livelli e strutture occupazionali e produttive.
Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 7939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, secondo comma, L. R. 33/1986
Art. 14
 Ripristino efficienza produttiva
aziende danneggiate da calamità naturali
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e dei servizi
Art. 17
 Acquisto obbligazioni Istituto di Mediocredito
per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia
Al fine di agevolare l' accesso al credito da parte delle imprese del settore commerciale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 13.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Con deliberazione della Giunta regionale proposta dall' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale al commercio e turismo, sono stabilite le modalità dell' operazione di cui al precedente comma.
L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987-1988.
Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 6859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 12, L. R. 36/1996
Art. 18
 Contributi in conto interessi alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come integrato dall' articolo 33 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6642 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 19
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6643 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
CAPO V
 Interventi nel settore forestale
Art. 20
 Interventi diretti ad incrementare
la produzione legnosa
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ABITAZIONE
Art. 21
 Edilizia agevolata
Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 7.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 21.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E D' INTERESSE PUBBLICO
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
 Progettazione e realizzazione di opere idrauliche
ed igienico - sanitarie
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1987 e di lire 600 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, sono autorizzati, negli anni 1987 e 1988, due ulteriori limiti d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- anno 1987: lire 500 milioni;
- anni dal 1988 al 2006: lire 1.000 milioni;
- anno 2007: lire 500 milioni.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 8354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 24
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 25
 Interventi urgenti per opere marittime
e di navigazione interna
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere fa carico al capitolo 6598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 26
 Azienda Speciale per il porto di Monfalcone
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987 e 1.500 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 6665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 27
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa bilancio pluriennale per anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5, così come integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
CULTURA
Art. 29
 Edilizia scolastica
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, sono autorizzati, negli anni 1987 e 1988, due ulteriori limiti d' impegno di lire 350 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1987: lire 350 milioni;
- anni dal 1988 al 2006: lire 700 milioni;
- anno 2007: lire 350 milioni.

L' onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 6 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 30
 Centri di formazione professionale
Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 31
 Edilizia universitaria
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 32
 Interventi a favore di istituzioni culturali
e scientifiche per l' anno 1988
Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 33
 Interventi nel settore dei beni culturali
per l' anno 1988
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
ED ASSISTENZIALE
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 35
 Presidi di dialisi
Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO VI
 ALTRI INTERVENTI
Art. 37
 Manifestazioni per il decimo anniversario
degli eventi sismici del 1976
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni, riguardanti l' opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 30, sedicesimo comma, L. R. 33/1986
Art. 38
 Fiera di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente Autonomo Fiera Campionaria Internazionale di Trieste, in attesa dell' aumento del capitale fondazionale da parte degli Enti partecipanti, un finanziamento straordinario di lire 1.500 milioni, volto a riportare ad equilibrio finanziario la gestione dell' Ente medesimo mediante copertura dei disavanzi risultanti dagli esercizi finanziari 1985 e precedenti.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 39
 Enti soppressi
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 40
 Consorzi di bonifica montana
Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1985, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per far fronte all' assunzione dei maggiori oneri a carico dell' Amministrazione regionale connessi all' attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, relativamente alle progettazioni di strade di servizi forestale già assolte dalle Comunità montane e dai Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1986.
Alla liquidazione delle relative spese si provvederà ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell' Amministrazione regionale.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 41
 Assistenza e consulenza Comunità montane
Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DI SPESE D' INVESTIMENTO PLURIENNALI NEL
TRIENNIO 1986- 1988
Art. 42
 Sistemazioni idraulico - forestali
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 8.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 34 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 43
 Commercio e turismo
La spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 6.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, per lire 3.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e per lire 7.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotta di lire 1.500 milioni per l' anno 1986. La suddivisione annuale di tale spesa viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986, lire 4.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il limite d' impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritto sul capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene ridotto di lire 1.500 milioni a decorrere dall' anno 1986.
Le annualità relative vengono ridotte di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1994.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 5.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, e per lire 10.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 44
 Infrastrutture di trasporto
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata con il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 9.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il terzo comma dell' articolo 43 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 26.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, viene modificata in lire 10.000 milioni per l' anno 1986, lire 13.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 45
 Enti soppressi
La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata con il primo comma dell' articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 46
 Partecipazioni azionarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 47
 Istruzione ed attività culturali
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 6.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e, per lire 5.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 13.000 milioni per gli anni dal 1986 al 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, viene modificata in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 5.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 48
 Bonifica ed irrigazione
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con il terzo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 49
 Strutture sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 50
 Opere idrauliche ed igienico - sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 25.000 milioni, autorizzata per gli anni 1986 e 1987 con il quinto comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata, con il sesto comma dell' articolo 39 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 51
 Centri e residenze sociali
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 12.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 6.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, e per lire 6.000 milioni per gli anni 1986 e 1987 con il primo comma dell' articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1986 e lire 8.000 milioni per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 52
 Comune di Spilimbergo
Il Comune di Spilimbergo è autorizzato ad utilizzare i fondi assegnatigli ai sensi della legge regionale 2 settembre 1980 n. 48, anche per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale.
Art. 53
 Interpretazione autentica dell' articolo 8
della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53
In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, vanno intese nel senso che le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria riguardano tutti immobili assegnati in amministrazione e gestione separata ai sensi del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 27/2017
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2001
Art. 57
 Integrazione dell' articolo 8 della legge regionale 20
dicembre 1976, n. 65, modificato dall' articolo 74 della
legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8
Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, la locuzione << spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonché di quelle di ufficio >> viene sostituita dalla locuzione << spese correnti >>.
Dopo il secondo comma del medesimo articolo, così come inserito con l' articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:
<< Sui contributi di cui al precedente secondo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni sino al 90% della spesa preventivata dai Consorzi ed Aziende di cui al precedente primo comma. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 58
 Modifica dell' articolo 48
della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8
All' ultimo comma dell' articolo 48 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, dopo le parole << per l' anno 1986 >> sono inserite le parole << per consentire il proseguimento dei lavori ivi previsti. >>.
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1/1/2008.
Art. 60
 Interpretazione autentica dell' articolo 13
della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30
In via di interpretazione autentica, la destinazione delle somme che affluiscono al fondo speciale, costituito con l' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, si intende riferita anche al pagamento dei relativi diritti, commissioni ed oneri contrattuali e fiscali, nonché al rimborso, all' istituto cui è affidata la gestione del fondo, delle eventuali commissioni valutarie e spese vive documentate per i pagamenti all' estero.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 62
 Modifica dell' articolo 18
della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45
Il decimo comma dell' articolo 18 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, viene sostituito dal seguente:
<< Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994. >>.

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 63
 Copertura finanziaria
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 41, pari a lire 153.310 milioni, suddivisi in ragione di lire 70.650 milioni per l' anno 1986, di lire 35.600 milioni per l' anno 1987 e di lire 47.060 milioni per l' anno 1988, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 64
 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.