LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1986, n. 20

Interventi a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1986
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 3

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Parole aggiunte al primo comma da art. 66, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, comma 3, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 2, L. R. 10/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 1, L. R. 42/1989
2Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 11

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 66, secondo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.