LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 28, primo comma, L. R. 54/1983
TITOLO I
 MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI
DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO
1981, N. 53
Art. 1
 
All' articolo 8, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase << qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori >>.
Art. 2
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 21, quarto e quinto comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel caso in cui ad un dipendente dell' VIII livello siano attribuiti più incarichi per i quali è prevista l' attribuzione di indennità mensili pensionabili, al medesimo spetta la sola indennità di maggiore importo.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5
 
Il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Complessivamente tre posti nei livelli VI, VII e VIII e quattro posti nel livello V presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. >>.

Art. 6
 
In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell' articolo 96, deve intendersi che il periodo di servizio attivo di tre mesi interrompe il cumulo dei congedi per malattia anche agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell' articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Il "congedo per malattia" si intende sostituito con l' "assenza per malattia", come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
Art. 7
 
All' articolo 79, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << Presidente del Consiglio >> vengono aggiunte le parole << dei Vice Presidenti del Consiglio >>; la cifra << 750 >> è sostituita dalla cifra << 960 >>.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 8
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 80 della legge regionale 48/1975, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi, ai soli fini della determinazione dell' importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni e indennità fissi e continuativi previsti dall' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e dagli articoli 9, primo comma, e 12, quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché dagli articoli 21, 25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della citata legge regionale n. 53/1981.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 49/1984
Art. 9
 
In via di interpretazione autentica, si intende che la norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è applicabile esclusivamente nei confronti di dipendenti regionali chiamati a far parte degli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, con esplicito riferimento alle specifiche funzioni od all' incarico dagli stessi svolti nell' Amministrazione regionale ovvero delle commissioni d' esame e dei gruppi di lavoro.
Negli altri casi i dipendenti regionali chiamati a far parte dei predetti organi collegiali hanno diritto ai compensi e/o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi, sempreché assicurino il pieno rispetto dell' orario di servizio, anche mediante recupero delle ore impiegate nello svolgimento degli incarichi in questione.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, secondo comma, L. R. 49/1984
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 12
 
Il primo comma dell' articolo 142 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Per la determinazione del servizio utile ai fini dell' indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell' Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini. >>.

Art. 13
 
Il primo comma dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile. >>.

Art. 14
 
Il termine di cui all' ultimo comma dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato a 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.
Art. 15
 
Alla fine del primo comma dell' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole << o, in ogni stato e grado del procedimento, venga pronunciata declaratoria di amnistia nei suoi confronti >>.
Art. 16
 
Dopo l' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< Art. 151 bis
 
I dipendenti regionali cui è affidata la direzione dei lavori che l' Amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti. >>.

Art. 17
 
Alla fine del terzo comma dell' articolo 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunta la seguente frase: <<
.....; le prestazioni di cui al punto 6) spettano, con la stessa decorrenza, anche al personale in posizione di comando presso l' Amministrazione regionale >>.

Art. 18
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene inserito il seguente comma:
<< In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore da lui delegato funge da Presidente il componente più anziano di cui al punto 2) del precedente primo comma. >>.

Art. 19
 
Dopo l' articolo 158 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti articoli:
<< Art. 158 bis
 
Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere, a favore del Fondo sociale, quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni e a un interesse agevolato stabilito dal Comitato di gestione, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.
Art. 158 ter
 
Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico del Fondo sociale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:
1) morte del dipendente prima che sia estinto il debito;
2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all' estinzione del residuo debito.

A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, il Comitato di gestione istituisce un apposito fondo di riserva alimentato anche con trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell' articolo 153, primo comma, punto 5), della misura dell' 1% rivedibile dal Comitato di gestione stesso, secondo l' andamento del rischio. >>.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 23
 
All' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, all' articolo 2, terzo comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, ed all' articolo 2, quarto comma, lettera c), ed ottavo comma lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, sono soppresse le frasi << e comunque per un massimo di 16 anni >>.
Art. 24
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all' articolo 177 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la rideterminazione dello stipendio spetta al personale che nel corso del 1981 abbia effettivamente svolto, salvo assenze per congedo ordinario o congedo straordinario per malattia o per infermità, con carattere di continuità le mansioni previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e gli siano state corrisposte o abbia avuto diritto alla corresponsione delle indennità previste dalle citate norme dell' articolo 82.
Dopo il primo comma dell' articolo 177 viene aggiunto il seguente comma:
<< La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:
- al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell' inizio dell' assenza;
- al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;
- al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d' Aula del Consiglio regionale;
- al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista. >>.


Art. 25
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai fini dell' applicazione degli articoli 38, sesto comma, e 176, sesto comma, della medesima legge, al personale vincitore di concorsi interni effettuati con decorrenza 1 gennaio 1979, l' anzianità maturata dal dipendente alla data del 31 dicembre 1978 nella qualifica funzionale di provenienza dall' ultima classe di stipendio viene mantenuta, nel limite massimo di due anni, al fine dell' attribuzione della successiva classe di stipendio nel livello di inquadramento.
Art. 26
 
In via di interpretazione autentica del quarto comma dell' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il richiamo alle norme del medesimo articolo s' intende riferito alla norma di cui al secondo comma. A tal fine, per aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera si intende la differenza tra il trattamento economico attribuito nella qualifica dirigenziale di Direttore di servizio di II classe per effetto della prima applicazione del DPR 30 giugno 1972, n. 748, e della normativa regionale allora vigente ed il trattamento economico in godimento nella qualifica di Direttore di sezione, alla data di decorrenza della promozione a Direttore di servizio di II classe.
Per i Direttori di servizio di II classe ad esaurimento, il calcolo di cui al comma precedente si effettua sulla base dello stipendio che sarebbe loro spettato qualora avessero conseguito, in sede di prima applicazione del DPR 30 giugno 1972, n. 748, l' inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali.
Al personale interessato all' applicazione del presente articolo viene comunque garantito un beneficio minimo pari al valore di una classe di stipendio nella misura prevista dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 27
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 181 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio del personale di cui al primo comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dell' articolo 176, quarto comma. >>.


Dopo il terzo comma dell' articolo 181 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti:
<< A decorrere dal 1 gennaio 1981 o dalla data di assunzione, se successiva, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 o alla data del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dall' articolo 176, quarto comma.

Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>.

Art. 28
 
Il secondo comma dell' articolo 185 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dai seguenti commi:
<< Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176 della presente legge.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 10 settembre 1979 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza:
a) per il personale docente a tempo indeterminato il rateo viene calcolato con riferimento agli importi in corso di maturazione al 10 settembre 1979 di cui all' articolo 51, secondo comma, seconda e terza alinea della legge 11 luglio 1980, n. 312, detratti gli eventuali scatti biennali in godimento alla medesima data;
b) per il personale non docente di ruolo si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scarti intermedi anche convenzionali, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori i 15 giorni, maturate al 10 settembre 1979 per il raggiungimento della classe superiore medesima.

A decorrere dal 1 gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all' articolo 176, terzo comma.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l' attribuzione dell' aumento contrattuale di cui all' articolo 176, quarto comma.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 10 settembre 1979.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n, 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;
- rateo determinato al 28 giugno 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza;
a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale;
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall' articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il DPR 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il rimanente si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato.

A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del precedente comma;
- importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176, quarto comma, della presente legge regionale e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981 detratto l' importo di cui alla seconda alinea del precedente comma;
- la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e l' eventuale analogo beneficio conseguito nel triennio 1979-1981 presso l' Amministrazione di provenienza ed in godimento al 28 giugno 1980.

La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 28 giugno 1980. >>.

Art. 29
 
All' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 86, viene aggiunto, dopo il punto a), il seguente punto:
<< a bis) rateo determinato al 1 gennaio 1981 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza:
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 1 gennaio 1981 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.

Art. 30
 
Al terzo e al settimo comma, dopo la prima alinea dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981 n. 95, viene aggiunta la seguente alinea:
<< - rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.

Art. 31
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all' ultimo comma dell' articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, al personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo di cui al primo comma del medesimo articolo viene esteso il trattamento economico previsto dall' articolo 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nelle misure e con le decorrenze ivi indicate.
Il servizio prestato presso i suddetti Enti dal 1 gennaio 1979 alla data di soppressione degli Enti medesimi è utile nel livello d' inquadramento nel ruolo unico regionale ai fini dell' applicazione del sesto comma del sopracitato articolo 176.
La regione è autorizzata altresì a corrispondere a detto personale i relativi conguagli per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1980.
Art. 32
 
Il primo comma dell' articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti. >>.

All' articolo 199, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunta la seguente disposizione:
<< Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato >>.

Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 35
 
All' articolo 202, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parole << dell' anno 1979 >> sono sostituite dalle parole << degli anni 1979 e 1980 >>.
Art. 36
 
Qualora per effetto dell' applicazione della norma di cui al secondo comma dell' articolo 206 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale regionale assunto a contratto giornalistico venga attribuito, alla data del 1 settembre 1981, un trattamento economico complessivo, esclusa l' indennità compensativa di cui all' articolo 7, decimo comma, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, inferiore al trattamento economico complessivo spettante, alla medesima data, in base alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel livello funzionale - retributivo di provenienza, sono attribuiti a detto personale gli aumenti periodici, o frazione di aumenti periodici, pari alla relativa differenza.
Sono considerate valide le richieste di assunzione a contratto giornalistico già presentate nei termini indicati nell' articolo 206, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 37
 
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
2Terzo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all' articolo 217 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53, l' abrogazione della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, non s' intende riferita alle disposizioni di cui al Capo I della medesima legge regionale.
Art. 39
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all' articolo 217 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l' abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, non si intende riferita alle integrazioni disposte dall' articolo 12 della medesima legge.
Art. 40
 
In via d' interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell' articolo 101 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per i Direttori di servizio di I e di II classe ad esaurimento l' inquadramento alla qualifica iniziale nei ruoli dirigenziali secondo quanto previsto dal citato articolo 101, primo comma, viene considerato anche ai fini della rideterminazione di cui all' articolo 99 della medesima legge regionale 48/1975.
Art. 41
 
Ai fini della rideterminazione di cui al primo comma dell' articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non si applica il limite del triennio previsto dall' articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41.
In via di interpretazione autentica dell' articolo 99 della predetta legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, qualora alla scadenza dell' anzianità di servizio richiesta per il conseguimento della classe di stipendio o qualifica superiore queste corrispondano, la rideterminazione va effettuata con riferimento alla qualifica superiore.
Ai fini della determinazione dell' anzianità necessaria, per l' attribuzione del beneficio dell' articolo 99, non si applica, nei confronti del personale con qualifica funzionale di segretario, il disposto di cui all' articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46.
Per effetto di quanto disposto dai precedenti commi, la domanda di cui all' articolo 99, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, ottavo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 44
 
In via di interpretazione autentica degli articoli 15 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 21, e 129 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, tra i rischi assicurativi devono intendersi pure quelli derivanti da furto, incendio o danneggiamento.
TITOLO II
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN POSIZIONE
DI COMANDO ED ASSUNTO A CONTRATTO
Art. 45
 
Il personale che alla data del 31 ottobre 1982 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 5, punto 2, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle otto classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 46
 
Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale - retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nel livello corrispondente al titolo di studio posseduto, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, si consegue previo superamento di una prova di idoneità, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato il punto 3) dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, L. R. 54/1983
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 15, L. R. 54/1983
4Primo comma interpretato da art. 35, primo comma, L. R. 49/1984
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 35, secondo comma, L. R. 49/1984
Art. 47
 
Il personale assunto a contratto ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Regione e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio dalla data di assunzione, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica rivestita alla data di assunzione secondo l' equiparazione di cui all' articolo 171 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con lo stipendio iniziale previsto per il livello di inquadramento.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Per la valutazione dei requisiti ai fini dell' inquadramento, ad eccezione dei sei mesi di servizio, si ha riguardo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 46 venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, assunto con la qualifica di consigliere e di segretario, si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato l' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.
Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall' articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.
Art. 48
 
In attuazione di quanto disposto dall' articolo 63, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il personale insegnante della scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell' articolo 65 o dell' articolo 79 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici, nel limite di tre unità, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, nel V livello funzionale - retributivo del ruolo unico regionale.
Al personale di cui al comma precedente viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e contributivi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile tra l' attribuzione delle 8 classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 49
 
Il secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<< Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento nonché - a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative - personale dell' Amministrazione regionale, con qualifica inferiore all' VIII livello, nel numero massimo di ventisei unità. >>.

Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 20, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 51
 
Maggiori oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l' esercizio 1982, rispettivamente, di lire 162 milioni, di lire 67 milioni e di lire 56 milioni.
All' onere complessivo di lire 285 milioni si provvede come segue:
- per lire 160 milioni, relativi alle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per le restanti lire 125 milioni con la maggiore entrata prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 125 milioni.

Art. 52
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 7 della presente legge fanno carico al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 53
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del secondo e terzo comma dell' articolo 10 e primo e secondo comma dell' articolo 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 54
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 16 della presente legge fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 43, primo comma, L. R. 64/1983
Art. 55
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del terzo comma dell' articolo 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 1602 e 1603 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio negli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 56
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.