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Legge regionale 2 settembre 1980, n. 47

Intervento straordinario a favore dell' attività della << Cantieri Alto Adriatico SpA >> di Muggia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere un intervento straordinario a favore della << Cantieri Alto Adriatico SpA >> con sede legale in Muggia (Trieste), allo scopo di consentire la ripresa dell' attività produttiva nell' ambito del comprensorio industriale di Muggia, adibito alla realizzazione e costruzione navale, e ciò in considerazione del preminente rilievo sociale ed economico che tale attività riveste nel quadro dell' economia regionale e con l' intendimento di salvaguardare i livelli occupazionali.
Art. 2
 
Al fine di concorrere alla copertura finanziaria del programma di ultimazione delle commesse su scalo e di creare le premesse per un rilancio dell' attività cantieristica a Muggia, l' Amministrazione regionale concederà all' Amministrazione della << Cantieri Alto Adriatico SpA >>, giudizialmente espressa o controllata, una disponibilità finanziaria, fino a lire 2.000.000.000 (due miliardi) in ratei, quanti occorrenti alla gestione giudiziale dell' azienda, in proporzione ai versamenti dei committenti.
È fatto obbligo alla detta Amministrazione di presentare alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, prima della erogazione, il programma tecnico, economico e finanziario in atto e la relativa ragione di occorrenza del contributo di cui al successivo articolo 3.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale potrà straordinariamente intervenire fino alla concorrenza di ulteriori lire 500.000.000 allo stesso fine e con le stesse modalità, per sostenere eventualità che eccezionalmente si palesassero complementarmente necessarie al fine.
Art. 4
 
Gli apporti finanziari di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono effettuati anche nell' interesse dei creditori dell' impresa e come tali saranno rimborsati con gli interessi legali.
Note:
1Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 21/1982
Art. 5
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7860 con la denominazione: << Interventi straordinari a favore del settore cantieristico regionale >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1980, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6811 del precitato stato di previsione.
Per l' introito delle somme eventualmente accertate ai sensi dell' articolo 4 della presente legge, nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Categoria XII - Rubrica n. 1 - il capitolo 718 con la denominazione: << Rimborsi delle somme erogate a favore del settore cantieristico regionale >>.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.