LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1980, n. 23

Interventi integrativi urgenti a favore di lavoratori in condizioni di bisogno.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1980
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 
Allo scopo di fare fronte ad urgenti necessità di intervento in favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno, la Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, nell' esercizio 1980, gli interventi previsti dall' art. 32 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, fino al limite massimo di spesa di lire 300.000.000.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3
 
Al fine di agevolare il trasferimento di manodopera da settori in crisi ad altri settori produttivi, nell' ambito della vigente normativa in materia di mobilità dei lavoratori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai lavoratori interessati speciali contributi per agevolare la frequenza di appositi corsi di riqualificazione professionale.
Art. 4
 
I corsi di cui al precedente articolo 3, programmati sulla base di intese con le associazioni degli imprenditori e con le organizzazioni sindacali più rappresentative, sono finalizzati al conseguimento di concreti sbocchi occupazionali per i lavoratori interessati.
Art. 5
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1980. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3318 con la denominazione: << Interventi urgenti a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.
Art. 6
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3319 con la denominazione: << Speciali contributi ai lavoratori per la frequenza di appositi corsi di riqualificazione professionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.