LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2

Provvidenze a favore del personale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 Norme per la costruzione, l' acquisto e l' amministrazione
di case di tipo economico e popolare, da concedere in
locazione ai dipendenti regionali.
Art. 1
 
Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili, nonché a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell' art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.
Art. 2
 
Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Art. 3
 
Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.
Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.
Art. 4
 
Alla concessione degli alloggi provvede una Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta come segue:
a) dall' Assessore regionale alle finanze - in veste di Presidente;
b) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
c) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
d) dal Direttore regionale dei servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze;
e) da un funzionario della Direzione regionale dell' Assessorato dei lavori pubblici;
f) da un rappresentante del personale, per ciascuna carriera, designato fra i dipendenti della Regione dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario direttivo del servizio del demanio e del patrimonio dell' Assessorato delle finanze.
CAPO II
 Istituzione di un Fondo per anticipazioni e piccoli
prestiti.
Art. 5
 
È istituito il Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti a favore del personale regionale.
Art. 6
 
Con le disponibilità del Fondo, si provvede:
a) alla concessione di anticipazioni d' importo non superiore al 25 per cento della complessiva spesa necessaria per la costruzione o l' acquisto di un alloggio, avente le caratteristiche di cui all' art. 1, nonché per l' ammodernamento e per l' ampliamento dell' alloggio, avente le medesime caratteristiche di cui all' art. 1, del quale il dipendente o il coniuge non separato sia proprietario;
b) alla concessione di piccoli prestiti, per sopperire a particolari necessità familiari del dipendente.

Le anticipazioni, di cui alla lettera a) del precedente comma, possono essere concesse al fine di favorire l' estinzione o la riduzione di debiti anche per costruzioni già iniziate o per acquisti già conclusi in data non anteriore al 1 gennaio 1970.
Le anticipazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con i benefici di cui alla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27 e successive modificazioni.
Qualora, ai sensi della legge di cui sopra, il mutuo concesso non raggiunga la percentuale massima ivi prevista, l' anticipazione può superare il 25 per cento di cui alla lettera a) del primo comma, fermo restando, comunque, il limite massimo di lire 3.500.000 fissato dal successivo art. 8.
Non può essere disposta la concessione del beneficio previsto dalla lettera a) del primo comma, quando il dipendente od il coniuge non legalmente separato od i figli conviventi a carico si trovino in una delle condizioni indicate nell' art. 5, primo comma, lettere a), b) e d), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27 e successive modificazioni.
Art. 7
 
Le anticipazioni ed i prestiti, di cui all' articolo precedente, non possono essere concessi ai dipendenti in servizio da meno di due anni presso la Regione.
Art. 8
 
Le anticipazioni previste dall' art. 6 sono concesse al tasso annuo del 3 per cento, non possono superare l' importo di lire 3.500.000 e debbono essere estinte entro il termine massimo di anni 15.
I piccoli prestiti vengono concessi al tasso annuo dell' uno per cento e non possono superare l' importo di lire 500.000. Essi devono essere rimborsati in un numero di rate mensili non superiore a 36.
Art. 9
 
Il rimborso delle anticipazioni e dei piccoli prestiti ha luogo, di norma, mediante trattenute mensili, da effettuarsi sul complessivo ammontare degli emolumenti fissi mensili, di cui il dipendente fruisce, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui le somministrazioni furono effettuate.
Le somme trattenute non possono superare, comunque, i due quinti della retribuzione complessiva e sono versate al Fondo trimestralmente.
Quando il dipendente cessa dal servizio, è data facoltà all' Amministrazione di disporre il recupero del residuo debito in unica soluzione.
In caso di morte o di invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio, il residuo debito del dipendente per piccoli prestiti si considera estinto.
Art. 10
 
Il Fondo è amministrato da un Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
c) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
d) dal Direttore della ragioneria generale della Regione;
e) da un funzionario dell' Assessorato dei lavori pubblici;
f) da un rappresentante del personale, per ciascuna carriera, designato fra i dipendenti della Regione dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I membri di cui alle lettere b), c), d), in caso di assenza od impedimento o di vacanza di posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci nell' adempimento delle rispettive funzioni.
I membri di cui alla lettera f) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Quando, nel corso del triennio, debba provvedersi alla loro sostituzione, questa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.
Art. 11
 
Il Comitato amministrativo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei membri.
Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Funge da Segretario del Comitato un funzionario del Servizio affari del personale.
Art. 12
 
Tutti i provvedimenti amministrativi, rivolti al conseguimento degli scopi istituzionali del Fondo, sono deliberati dal Comitato amministrativo.
Art. 13
 
Il Fondo è costituito:
1) dal contributo regionale, di cui all' art. 18;
2) dai redditi derivanti dal deposito e dall' impiego dei capitali disponibili;
3) dai rimborsi delle anticipazioni e dei piccoli prestiti;
4) da ogni altra entrata eventuale.

Art. 14
 
I pagamenti a carico del Fondo sono disposti con appositi ordini firmati dal Presidente del Comitato amministrativo e controfirmati dal Segretario dello stesso Comitato.
Il servizio di cassa verrà affidato, mediante apposita convenzione, all' istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria della Regione.
Art. 15
 
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo è predisposto dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell' anno finanziario ed è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 16
 
Ai servizi del Fondo si provvede con personale regionale.
CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 17
 
Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 546 con la denominazione: << Acquisto di terreni e spese per renderli edificabili, costruzione od acquisto di case di abitazione per fornire alloggi in locazione ai dipendenti regionali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
L' onere di lire 500 milioni di cui al primo comma del presente articolo per l' esercizio finanziario 1971 farà carico al sopracitato capitolo 546.
All' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972, che graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo di cui alle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 29 dicembre 1965, n. 32, previste fino all' esercizio finanziario 1971.
Art. 18
 
Per gli scopi previsti dall' art. 5 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 300 milioni, di cui lire 200 milioni per le finalità previste dalla lettera a) dell' articolo 6 e lire 100 milioni per le finalità previste dalla lettera b) del medesimo articolo.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 261 con la denominazione: << Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti a favore del personale regionale >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 300 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 3 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
L' onere di lire 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo fa carico al succitato capitolo 261.