LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1969, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1969
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
 
L' art. 1 della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
Per la razionale utilizzazione delle acque ad usi domestici, agricoli ed industriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a curare, anche avvalendosi di enti, di organismi specializzati o di privati esperti, il rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale; a promuovere a tale scopo studi, lavori di sondaggio, ivi comprese le installazioni di impianti fissi di rilevazione nonché la realizzazione di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche, assumendone le spese relative.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere le spese di funzionamento di dette opere ed impianti di rilevamento quali il pagamento di fitti, di indennità per asservimento, di compensi per la custodia e la lettura di strumenti, nonché ogni altra spesa connessa.
I provvedimenti di cui alla presente legge sono disposti dall' Assessore ai lavori pubblici previa deliberazione della Giunta regionale.
Per l' esecuzione di lavori o di opere si applica la legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22. >>

Art. 2
 
Ai fini previsti dal primo comma del precedente articolo 1 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 30 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 è istituito, al Titolo II - Sezione V - Categoria IX - Rubrica n. 9, il capitolo 883 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l' installazione di impianti fissi di rilevamento nonché di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche >>, e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 881 del medesimo stato di previsione della spesa.
L' onere di lire 30 milioni di cui sopra fa carico al sopracitato capitolo 883.
La succitata variazione al capitolo 881 - che viene soppresso - si intende apportata anche all' elenco n. 1 approvato con l' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 3
 
Ai fini previsti dal secondo comma dell' art. 1 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 3 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, al Titolo I - Sezione V - Categoria III - Rubrica n. 9, è istituito il capitolo 452 con la denominazione: << Spese di funzionamento connesse con opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche nel territorio regionale e concernenti ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica >> e con lo stanziamento di lire 3 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 94 del medesimo stato di previsione della spesa.
L' onere di cui al primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 452.