LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/10/1965
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 33, comma 2, L. R. 10/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 2, L. R. 8/2001
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:
1)
a)   ( ABROGATA )
b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:
- ( ABROGATO );
- a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l' accoglimento in colonie marine e montane, istituti di educazione;
- ( ABROGATO );

c)   ( ABROGATA )
2) a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;
3)
a) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, nonché per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;
c) a sostenere spese dirette per l' intervento della Regione a tali manifestazioni, per incontri con la comunità locale nonché per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;
4)
a) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati, editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio - televisive e per l' assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l' attività e gli interventi della Regione;
b) a erogare contributi per la realizzazione di produzioni editoriali e audiovisive su supporto multimediale e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante l'acquisto e la distribuzione tra istituzioni bibliotecarie e scolastiche, di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico e culturale in genere che presentino interesse per la Regione;
c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale;
5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;
6)
a) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli - Venezia Giulia, nonché di assistere i Friulani ed i Giuliani residenti in altre regioni od all' estero;
c)   ( ABROGATA )
7) a concedere contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria nell' ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 11/1969
2Parole soppresse al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 27/1969
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 7 bis, primo comma, L. R. 24/1970
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 6/1971
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 43/1971
6Parole soppresse al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 24/1972
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 24/1972
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 44/1972
9Parole soppresse al primo comma da art. 11, sesto comma, L. R. 18/1974
10Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1974
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975
12Parole soppresse al primo comma da art. 26, secondo comma, L. R. 35/1981
13Parole soppresse al primo comma da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 80, comma 1, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
15Parole soppresse al primo comma da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
16Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 1/2005
17Parole soppresse al primo comma da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18Parole aggiunte al primo comma da art. 6, comma 32, L. R. 1/2007
19Al numero 3 la lettera a) rivive per effetto dell'abrogazione della disposizione abrogante di cui all'art. 68, comma 1, lett. a), L.R. 24/2006, operata dall'art. 7, comma 34, L.R. 22/2007.
20Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 57, L. R. 30/2007
21Integrata la disciplina del numero 3) della lettera a) del primo comma da art. 67, comma 1 bis, L. R. 24/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 4/2009
22Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 12, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23Parole aggiunte al numero 3) della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 13, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2
 
Le sovvenzioni, i sussidi, i premi e gli altri interventi, previsti dalla presente legge, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo accertamento degli elementi posti a base delle relative richieste.
La Giunta regionale determina la misura e le modalità di pagamento o di erogazione, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, dell' importanza e del carattere delle iniziative, delle manifestazioni, degli studi, delle prestazioni e delle attività programmate, nonché di ogni altra circostanza che valga a determinare l' entità dell' intervento.
È fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 121, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 3
 
Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell' esercizio finanziario 1965 le seguenti spese:
a) Lire 800 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 1;
b) Lire 360 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 2;
c) Lire 65 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 3;
d) Lire 125 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 4;
e) Lire 95 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 5;
f) Lire 110 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 6;
g) Lire 100 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 7.

All' onere di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965 e precisamente:
A) la spesa di 800 milioni di cui alla lettera a) a carico del capitolo 14204259 per 570 milioni, del capitolo 11204105 per 30 milioni e del capitolo 11204104 per 200 milioni;
B) la spesa di 360 milioni di cui alla lettera b) a carico del capitolo 25309614 per 10 milioni e del capitolo 25311655 per 350 milioni;
C) la spesa di 65 milioni di cui alla lettera c) a carico del capitolo 11203061 per 45 milioni e del capitolo 14803280 per 20 milioni;
D) la spesa di 125 milioni di cui alla lettera d) a carico del capitolo 11203060 per 50 milioni, del capitolo 11203063 per 10 milioni, del capitolo 11203065 per 20 milioni, del capitolo 12203211 per 10 milioni, del capitolo 12203213 per 20 milioni e del capitolo 11203074 per 15 milioni;
E) la spesa di 95 milioni di cui alla lettera e) a carico del capitolo 12604238 per 30 milioni, del capitolo 12203212 per 5 milioni, del capitolo 22611524 per 30 milioni e del capitolo 15903345 per 30 milioni;
F) la spesa di 110 milioni di cui alla lettera f) a carico del capitolo 12604237 per 100 milioni e del capitolo 14204259 per 10 milioni;
G) la spesa di 100 milioni di cui alla lettera g) a carico del capitolo 22611523.

Lo stanziamento del sopra citato capitolo 14204259 è elevato di 440 milioni mediante lo storno di Lire 50 milioni dal capitolo 12604236, di Lire 50 milioni dal capitolo 12203214, di Lire 40 milioni dal capitolo 15903344, e di Lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 26215751.
Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1965 potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1966.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.