LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 novembre 1964, n. 3

Norme concernenti il trattamento economico del personale comandato od assunto provvisoriamente per la prima costituzione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/11/1964
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Sesto comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 7/1965
2Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
3Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 11/1966
2Parole sostituite al secondo comma da art. 64, terzo comma, L. R. 21/1968 con effetto fino al 16.4.1968 (data di entrata in vigore della L.R. 21/68).
3Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
4Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 28/1971
5Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 11/1966 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/64.
2Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
3Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, quinto comma, L. R. 7/1965
2Integrata la disciplina del primo e secondo comma da articolo 10, quarto e sesto comma, L.R. 7/65.
3Articolo abrogato implicitamente da art. 51, L. R. 21/1968
4Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 55, L. R. 21/1968
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 55, L. R. 21/1968
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.