LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo IX
 Disposizioni in materia di viabilità
Art. 82
 (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)
1. All'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<la progettazione,>> sono inserite le seguenti: <<a seguito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),>>;

b)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l'opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l'istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.>>;

c)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.>>.

Art. 83
 (Modifica all'articolo 65 della legge regionale 23/2007)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007 dopo le parole <<delegazione amministrativa>> sono aggiunte le seguenti: <<e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 84
 (Trasferimento fondi all'Ente di decentramento regionale di Pordenone per interventi strutturali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), è autorizzata la spesa 600.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 85
 (Finanziamento suppletivo per la progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia)
1. In considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi, al fine di garantire la realizzazione della progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il corso del fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia, già finanziato dal programma CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, e alle decisioni esecutive della Commissione europea C (2014) 1921 e C (2020) 8813, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.