Contributi per opere pubbliche e servizi sociali in materia di servitù militari
Art. 58
(Individuazione dei Comuni beneficiari)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 56, predisposto sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze armate operanti sul territorio regionale.
Art. 59
(Modalità di concessione dei contributi)
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale.
3. Alla determinazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi si provvede con regolamento.
Art. 60
(Disposizioni transitorie)
1. Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della normativa previgente sono finanziate, previa ripresentazione della domanda, fino all'esaurimento dei fondi disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione per le annualità 2023 e precedenti.
2.
Le domande sono ripresentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione che definisca le opere da realizzarsi ed eventuali elaborati progettuali;
b) previsione di spesa di massima dell'opera.
3. Le domande non ripresentate entro il termine di cui al comma 2 sono archiviate d'ufficio.
4.
I criteri per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) è finanziata una domanda per Comune;
b) l'oggetto e il progetto dell'intervento della domanda ripresentata e della domanda originaria devono coincidere, anche solo parzialmente;
c) le domande sono finanziate, fino all'esaurimento dei fondi, in ordine cronologico a ritroso partendo dalle più recenti, con riferimento alla data di presentazione della domanda originaria.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi una tantum fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.
6. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, continuano ad applicarsi gli allegati di cui al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 43.