LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo IV
 Contributi per opere pubbliche e servizi sociali in materia di servitù militari
Art. 56
 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a valere sulle risorse corrisposte alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei territori nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
Art. 57
 (Definizione di opere pubbliche e servizi sociali)
1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)).
Art. 58
 (Individuazione dei Comuni beneficiari)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 56, predisposto sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze armate operanti sul territorio regionale.
Art. 59
 (Modalità di concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 56 sono concessi ai Comuni mediante procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale.
3. Alla determinazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi si provvede con regolamento.
Art. 60
 (Disposizioni transitorie)
1. Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della normativa previgente sono finanziate, previa ripresentazione della domanda, fino all'esaurimento dei fondi disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione per le annualità 2023 e precedenti.
2. Le domande sono ripresentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione che definisca le opere da realizzarsi ed eventuali elaborati progettuali;
b) previsione di spesa di massima dell'opera.
3. Le domande non ripresentate entro il termine di cui al comma 2 sono archiviate d'ufficio.
4. I criteri per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) è finanziata una domanda per Comune;
b) l'oggetto e il progetto dell'intervento della domanda ripresentata e della domanda originaria devono coincidere, anche solo parzialmente;
c) le domande sono finanziate, fino all'esaurimento dei fondi, in ordine cronologico a ritroso partendo dalle più recenti, con riferimento alla data di presentazione della domanda originaria.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi una tantum fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.
6. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, continuano ad applicarsi gli allegati di cui al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 43.