LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo III
 Disposizioni in materia di pianificazione e paesaggio
Art. 28
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 34 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:
<<3 ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3 bis è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.>>.

Art. 29
 (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 septies:
a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;
b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR, come modificato da nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies.>>.

Art. 30
 (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 5/2007)
1. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 3 dopo le parole <<per interventi di nuova edificazione o di demolizione>> è inserita la seguente: <<totale>>;

b)
alla lettera g) del comma 3 le parole <<ai sensi della disciplina regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.

Art. 31
 (Modifica all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007)
1.
Alla lettera i bis) del comma 3 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 dopo le parole <<lettere a) e b)>> sono inserite le seguenti: <<, e comma 2 bis>>.

Art. 32
 (Modifica all'articolo 63 ter della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 63 ter della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. La sospensione di cui al comma 2 per le direttive adottate ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 8, può essere prorogata di un anno.>>.

Art. 33
 (Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)
1.
Alla fine del comma 1 ter dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: <<L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo.>>.

Art. 34
 (Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)
1.
Dopo l'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 63 septies
 (Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)
1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.
3. Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 sexies, commi 9 e 9 bis; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.
4. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8.
5. Il Comune prima dell'adozione della variante:
a) attiva tavoli tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR, per l'acquisizione del relativo parere; in sede di conferenza di servizi paesaggistica il competente organo del Ministero della cultura esprime il proprio parere sui beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004;
b) provvede ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1 bis, lettera c).
6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
8. Prima dell'approvazione della variante il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'articolo 63 sexies, comma 4.
9. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.
10. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
11. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.
12. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.
13. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.>>.

Art. 35
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<indicati al comma 1, lettera a),>> sono inserite le seguenti: <<a esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3),>>;

b)
all'ultimo periodo le parole <<gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento le destinazioni preesistenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<è ammessa l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 39 bis>>.

Art. 36
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Opere pubbliche statali e regionali)>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 le parole <<e delle Amministrazioni provinciali>> sono soppresse;

c)
al comma 2 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>;

d)
al comma 2 dopo le parole <<scaduto tale termine si prescinde da esso.>> è aggiunto il seguente periodo: <<L'assenso al perfezionamento dell'intesa, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), è espresso, in via ordinaria con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, e nell'ambito delle conferenze di servizi dal rappresentante unico regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.>>;

e)
al comma 4 dopo le parole <<delegazione amministrativa intersoggettiva>> sono inserite le seguenti: <<e interorganica>>;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso in cui sia indetta la conferenza di servizi l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseguito in tale sede da parte dei soggetti competenti.>>;

g)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.>>;

h)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.
6 ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.
6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.>>;

i)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007.>>;

j)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, perfeziona a ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra lo Stato e la Regione ai fini della localizzazione dell'opera e, ove necessario, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici, nonché costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere previste. In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023.>>;

k)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi produca effetto di variante agli strumenti urbanistici, un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e nel sito web delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi per le opere di cui al comma 1, lettera b), produce gli effetti indicati dal comma 8 dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.>>;

l)
al comma 9 dopo le parole <<per quanto di rispettiva competenza>> sono inserite le seguenti: <<, ai sensi dei commi 2, 3 e 4,>>.

Art. 37
 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Opere pubbliche di altre Amministrazioni e Enti pubblici)
1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche, a esclusione di quelle di cui agli articoli 10 e 11, per le quali si applicano le disposizioni normative in materia lavori pubblici.
2. Per tali opere pubbliche la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Ai fini dell'accertamento le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati e in sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. L'istanza deve essere corredata degli elaborati di cui all'articolo 10, comma 5 bis.
3. Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, in conformità alla legge 241/1990, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.
4. Per gli interventi individuati nell'articolo 10 del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, relativi alle opere di cui al presente articolo, l'accertamento di cui al comma 2 è sostituito dalla comunicazione di conformità, disciplinata dall'articolo 10, commi 9 e 10, da trasmettere al Comune interessato.
5. Per le opere del presente articolo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 11, 12, 13, 15 e 16.>>.

Art. 38
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 11 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 la parola <<preliminari>> è soppressa;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 l'approvazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, è effettuata in conformità alla legge 241/1990, all'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 7, 8 e 8 bis.>>.

Art. 39
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 è inserita la seguente:
<<g bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 70 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;>>;

b)
dopo la lettera s) del comma 1 è inserita la seguente:
<<s bis) realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW;>>.

Art. 40
 (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 8 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<attività edilizia libera.>> è inserito il seguente periodo: <<In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni.>>.

Art. 41
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 le parole <<e di restauro e risanamento conservativo,>> sono soppresse.

Art. 42
 (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>.

Art. 43
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009 le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni>>.

Art. 44
 (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)>> sono aggiunte le seguenti: <<, e il versamento dell'oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l'inapplicabilità dei procedimenti sanzionatori di cui al capo VI, l'interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter e riconoscimento di conformità dell'opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori>>.

Art. 45
 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti: <<per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale,>>;

b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Per gli edifici siti nel Porto Vecchio di Trieste di proprietà dell'Amministrazione regionale, ferma restando la possibilità della realizzazione in copertura di vani tecnici di dimensioni strettamente necessari (quali ad esempio vani scale, vani ascensore, vani per unità di trattamento aria) sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, di valenza strategica ed esclusivamente per interesse pubblico, volumi di raccordo ulteriori per una percentuale di volume utile inferiore al 5 per cento del volume utile complessivo dell'immobile. Il volume così realizzato deve avere l'altezza tecnicamente minima possibile e deve essere arretrato rispetto al filo esterno delle facciate dell'edificio per una profondità almeno pari all'altezza lorda dell'estradosso. Va fatto salvo il rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.
4 ter. Nell'esclusivo interesse pubblico e al fine di favorire l'insediamento anche di attività innovative in un contesto urbano che si vuole rigenerare e riqualificare e in attuazione e per le finalità della progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'articolo 12, comma 15, della legge regionale 22/2022, e nell'ambito delle competenze a essa attribuite volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale e l'insediamento di imprese internazionali, la destinazione d'uso dell'Hangar 21, di proprietà dell'Amministrazione regionale, viene estesa anche ad attività innovative, laboratoristico prototipali ovvero sperimentali a elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale. La modifica con l'integrazione della destinazione d'uso di cui al precedente periodo avviene nel rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e dalle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>.

Art. 46
 (Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 le parole <<utile in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento.>> sono sostituite dalle seguenti: <<complessivo in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume è da computarsi in misura pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze, fatta salva l'applicazione del comma 1 bis.>>.

Art. 47
 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 43 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Vigilanza su opere disciplinate dagli articoli 10, 10 bis e 11)>>;

b)
al comma 3 le parole <<dalle Amministrazioni provinciali,>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, in forma singola o associata, nonché dai loro concessionari, le sanzioni sono applicate dal Comune. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.>>;

d)
al comma 4 le parole <<all'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 10, 10 bis e 11>>;

e)
alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: <<Il rilascio dell'accertamento in sanatoria per le opere di cui agli articoli 10 bis e 11 è subordinato al pagamento al Comune, a titolo di oblazione, di una somma pari a 500 euro in caso di nuove opere principali e 250 euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.>>.

Art. 48
 (Modifica all'articolo 49 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 2 ter dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<le deroghe ivi previste>> sono inserite le seguenti: <<o, in alternativa, quelle disposte dall'articolo 39>>.

Art. 49
 (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 8 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 la parola <<interrompe>> è sostituita dalla seguente: <<sospende>>.

Art. 50
 (Modifica all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)
1.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 ter. In deroga all'obbligo previsto dall'articolo 29, comma 7, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio).>>.

Art. 51
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2009)
1. All'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio, che si compone del Quadro strutturale e del Documento territoriale strategico regionale.>>;

b)
al comma 6 le parole <<La Carta dei valori>> sono sostituite dalle seguenti:<<Il Quadro strutturale>>;

c)
al comma 9 le parole <<, le Province>> sono soppresse.

Art. 52
 (Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009)
1. All'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 la parola <<adegua>> è sostituita dalla seguente: <<coordina>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 53
 (Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni)
1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.
2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h), della legge regionale 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio).
Art. 54
 (Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico)
1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.
2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.
Art. 55
 (Disposizione transitoria)
1. Ai procedimenti di conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è intervenuta la conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, si applica la disciplina previgente.