LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo II
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 3
 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Finalità e principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 76, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).>>.

Art. 4
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.>>;

b)
al comma 4 le parole <<di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,>>.

Art. 5
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.>>;

b)
al comma 7 le parole <<progettazione definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>;

c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.>>;

d)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.

Art. 6
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Livelli e contenuti della progettazione)
1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<progettazione preliminare, definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>;

b)
al comma 5 le parole <<progetto preliminare, definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>;

c)
al comma 6 le parole <<con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali>> sono sostituite dalle seguenti: <<con l'esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali>>;

d)
i commi da 8 a 11 sono abrogati;

e)
al comma 12 le parole <<Nella convenzione stipulata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel contratto stipulato>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2002)
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 9
 (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Incentivi alle funzioni tecniche)
1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 16 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<in economia>> sono sostituite dalle seguenti: <<in amministrazione diretta>>;

b)
al comma 4 le parole <<progettazione definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>.

Art. 11
 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 23 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Lavori in amministrazione diretta)
1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.
2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.
4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.
5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.
6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.>>.

Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 39 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39
 (Controlli e vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.
2. Per le finalità indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 13
 (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 14/2002)
Art. 14
 (Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002)
1.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<4 quater. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 44 bis, commi 4 quater e 4 quinquies, della legge regionale 14/2002, come aggiunti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla rubrica del presente articolo le parole "legge" devono leggersi correttamente come "legge regionale".
Art. 15
 (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.>>;

b)
al comma 5 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>;

c)
il comma 6 è abrogato.

Art. 16
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati>>;

b)
i commi 1 bis e 1 ter sono abrogati;

c)
al comma 1 quater dopo le parole <<oggetto della delegazione,>> sono inserite le seguenti:<<in applicazione dell'articolo 56, comma 4,>>;

d)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<e loro consorzi>> sono inserite le seguenti:<<ed eventuali loro società in-house>>;

e)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

f)
alla lettera a) del comma 7 dopo le parole <<dei progetti>> sono inserite le seguenti: <<e la loro approvazione>>;

g)
la lettera a bis) del comma 7 è abrogata;

h)
la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;>>;

i)
le lettere c) ed e) del comma 7 sono abrogate;

j)
alla lettera f) del comma 7 le parole <<all'Amministrazione regionale delegante>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ente delegante>>;

k)
la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;>>;

l)
la lettera h) del comma 7 è abrogata;

m)
il comma 9 è abrogato;

n)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.>>;

o)
il comma 10 bis è abrogato.

Art. 17
 (Modifica all'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 3 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 le parole <<solamente il progetto preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<il progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione nel caso di omissione del primo livello di progettazione,>>.

Art. 18
 (Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
1. Al comma 10 dell'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è abrogata;

b)
alla lettera d) le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>.

Art. 19
 (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico-economica>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 il periodo <<Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.>> è soppresso.

Art. 21
 (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 il periodo <<Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.>> è soppresso.

Art. 22
 (Modifiche all'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di costituzione.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni ai componenti aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a 100 euro.>>.

Art. 23
 (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 14/2002 le parole <<progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico - economica>>.

Art. 24
 (Sostituzione dell'articolo 74 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 74 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 74
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.>>.

Art. 25
 (Modifica della denominazione responsabile unico del procedimento)
1.
Ovunque ricorrano nella legge regionale 14/2002 le parole <<responsabile unico del procedimento>> oppure <<responsabile del procedimento>> le stesse sono sostituite dalle seguenti: <<responsabile unico del progetto>>.

Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.
Art. 27
 (Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.
3. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.