LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 82
 (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)
1. All'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<la progettazione,>> sono inserite le seguenti: <<a seguito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),>>;

b)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<Per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l'opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l'istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.>>;

c)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.>>.