LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 77
 (Asseverazione della sicurezza statica)
1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), tenuto conto di quanto disposto dalla circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.