LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 73
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole <<enti locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<enti pubblici>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione e gli enti pubblici realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 7.>>;

e)
il comma 4 è abrogato;

f)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.>>.