LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 71
 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito viene data comunicazione sugli esiti del controllo a campione nelle seguenti modalità:
a) per gli interventi risultati estratti viene comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'attestazione di rispondenza;
b) per gli interventi risultati non estratti viene comunicato che l'attestazione di deposito consente l'inizio dei lavori, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
7. Nel caso in cui i lavori non siano stati avviati il titolo abilitativo strutturale ovvero l'autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali, l'attestazione di rispondenza o l'attestazione di deposito decadono qualora intervengano modifiche delle norme tecniche per le costruzioni, fatte salve eventuali disposizioni transitorie. Per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.>>.