LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 70
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
5. Con il regolamento sono individuati, con riferimento agli interventi di minor rilevanza, quelli per i quali l'inizio dei lavori è subordinato:
a) al rilascio dell'autorizzazione;
b) al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
7. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni:
a) è accertata dal collaudatore, nominato anteriormente alla presentazione del preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, relativamente a:
1) interventi rilevanti;
2) interventi di minore rilevanza, esclusi interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella dichiarazione di regolare esecuzione relativamente a:
1) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
2) interventi privi di rilevanza.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.>>.