LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 62
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.
1 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità e dura in carica cinque anni dall'atto di costituzione.
1 quater. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale competente in materia di portualità.>>;

c)
al comma 2 dopo le parole <<alla formazione>> sono inserite le seguenti: <<e all'approvazione>> e le parole <<Piano regolatore portuale e>> sono sostituite dalle seguenti: <<Piano regolatore portuale e sue modifiche,>>;

d)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche il Comitato è integrato dai seguenti componenti tecnici:
a) i direttori centrali regionali, o loro delegati, competenti in materia di ambiente, biodiversità e attività produttive;
b) un rappresentante dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;
c) fino a quattro esperti, designati dalle Università o dagli ordini professionali, rispettivamente nel settore delle infrastrutture marittimo-portuali, delle infrastrutture ferroviarie, dell'economia dei trasporti e della navigazione.
2 ter. Ai lavori del Comitato sono invitati e partecipano senza diritto di voto i rappresentanti tecnici, rispettivamente, del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e di Rete ferroviaria italiana (RFI).
2 quater. Nel parere rilasciato dal Comitato devono essere esplicitate le valutazioni dei componenti tecnici.
2 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui ai commi 1 e 2 bis, lettera c).>>;

e)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione, a esclusione dei compensi riconosciuti a ogni esperto di cui al comma 2 bis, lettera c), per i quali è fissata un'indennità pari a 2.000 euro per il parere sul Piano regolatore, 1.500 euro per il parere sulle varianti al Piano regolatore e 1.000 euro per il parere sull'adeguamento tecnico funzionale. Agli esperti che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano fuori regione spetta altresì il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.>>.