LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 61
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e delle sue varianti>> sono soppresse;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico-nautici, con l'Autorità marittima, ed è adottato dalla Giunta regionale. Il Piano adottato è trasmesso per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Dopo l'adozione copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.>>;

c)
al comma 5 le parole <<delle opposizioni e delle osservazioni pervenute>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle opposizioni, osservazioni e pareri pervenuti>> e le parole <<in via definitiva>> sono soppresse;

d)
al comma 9 dopo le parole <<Piano regolatore portuale>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatta salva la procedura di cui al comma 9 bis>>;

e)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. Ove le modifiche proposte non alterino in modo sostanziale la struttura del Piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, queste costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Gli adeguamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.>>.