LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 54
 (Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico)
1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.
2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.