LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 3
 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14/2002)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Finalità e principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 76, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).>>.