LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/2024
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.00 - OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.