LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
220.02 - Commercio
230.00 - TURISMO

Art. 21
  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) su posteggi di mercati o fiere ovvero posteggi isolati dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:
1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
2) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a chilometro zero;
3) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata;
4) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'anzianità e l'esperienza acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica.>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.>>;

d)
al comma 3 le parole: << , in relazione alla quale va acquisito il DURC, >> sono soppresse.