LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
220.02 - Commercio
230.00 - TURISMO

Art. 18
  (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 29/2005)
1. All' articolo 38 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Superato tale termine, l'operatore comunica preventivamente al Comune anche più di una volta la sospensione dell'attività per periodi non superiori a dodici mesi, fino ad un massimo di tre anni.>>;

b)
al comma 4 le parole << segnalazione certificata di inizio attività >> sono sostituite dalla seguente: << comunicazione >>;

c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al Comune competente, questi può dichiarare cessata l'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività effettuata dall'operatore cessante.>>.