LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. In via transitoria, per l'esercizio 2024, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
2. L'Amministrazione regionale, al fine di definire gli obblighi di finanza pubblica da porre a carico delle Comunità disciplinate dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2015 e dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), si avvale di un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 18/2015.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali è costituito il gruppo di lavoro di cui al comma 2 e sono individuate le modalità per il suo funzionamento.
4. Le Comunità, nelle more della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico delle medesime, predispongono i bilanci di previsione mantenendo l'indicatore di sostenibilità del debito (indicatore 8.2 del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) al di sotto del valore soglia del 14 per cento.
5. La Regione effettua monitoraggi sui dati dei documenti contabili delle Comunità, con particolare riferimento alla spesa di personale, al fine di acquisire dati utili per la definizione degli obblighi di finanza pubblica come disposto al comma 2, anche tramite specifica modulistica da sottoporre alle Comunità medesime.
6.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole <<entro il 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2024>>.

7. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nell'alinea, le parole <<al 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2024>>;

b)
alla lettera c), nel primo periodo, le parole <<del 30 settembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 30 settembre 2024>>.

8. Il termine per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativo agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito delle Sezioni II e III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623, è prorogato al 31 dicembre 2024.
9. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2020 e 2021, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 30 giugno 2024.
10.
Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento al bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<71. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi mezzi di traporto.>>.

11.
Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)) dopo le parole <<a un ordine>> sono inserite le seguenti: <<o a un albo>>.

12. Per l'anno 2023, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17/2022 sono differite rispettivamente al 15 dicembre 2023 e al 29 dicembre 2023.
13. Per l'anno 2023, resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022 e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
14.
All'intervento n. 9 della tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<completamento secondo campo di calcio e interventi presso la palestra>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi sul secondo campo di calcio, interventi presso la palestra e spogliatoi>>.

15. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione di un contributo in favore dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone per lavori di manutenzione presso il bocciodromo di Buttrio, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali 2019-2021, successivamente oggetto di subentro da parte del Comune di Buttrio, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento di manutenzione straordinaria presso il medesimo impianto sportivo.
16. Per le finalità previste al comma 15 il Comune di Buttrio presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
17. Ai sensi del comma 16 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
18.
Alla tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'intervento n. 48 avente ad oggetto "Lavori di ammodernamento dell'Arena Alpe Adria" è sostituito dal seguente: <<Masterplan Città dello sport>>.

19.
Al comma 22 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2022 le parole <<i lavori di ammodernamento dell'Arena Alpe Adria>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Masterplan Città dello sport>>.

20. In relazione a quanto previsto ai commi 18 e 19 la Direzione centrale competente definisce nuovi termini di inizio lavori, fine lavori e di rendicontazione, in applicazione dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002.
21.
Alla tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 31/2017, l'intervento avente ad oggetto "Realizzazione tramite FVG Strade della variante di Versa sulla SR 252 in Comune di Romans d'Isonzo" è sostituito dal seguente: <<Comune di Romans d'Isonzo: studio di fattibilità tecnica ed economica della variante di Versa SR 252 e progettazione di diversa soluzione e investimenti manutentivi straordinari a favore della messa in sicurezza stradale dell'abitato di Versa, nel rispetto di quanto individuato dallo studio delle traverse urbane realizzato dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile>>.

22.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, avente ad oggetto "Realizzazione tramite FVG Strade della variante sulla SR 252 in Comune di Romans d'Isonzo (Comune interessato: Romans d'Isonzo)" è sostituito dal seguente: <<Comune di Romans d'Isonzo: investimenti manutentivi straordinari a favore della messa in sicurezza stradale dell'abitato di Versa, nel rispetto di quanto individuato dallo studio delle traverse urbane realizzato dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile>>.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Maniago, per un importo pari a 250.000 euro, il contributo già concesso all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane con decreto 4681/TERINF del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 10, commi da 69 a 71, tabella R, della legge regionale 29/2018, per l'intervento relativo alla progettazione e ai lavori di completamento degli impianti sportivi a servizio del Liceo sportivo "E. Torricelli" di Maniago.
24. All'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<Direzione centrale competente in materia di cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura competente in materia di dialetti di origine veneta>>;

b) al comma 3:
1)
nell'alinea le parole <<su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa deliberazione della Giunta regionale>>;

2)
alla lettera a) le parole <<alla cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di dialetti di origine veneta>>;

3)
alla lettera b) le parole <<direttore centrale regionale alla cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttore della struttura competente in materia di dialetti di origine veneta>>.

25.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), le parole <<uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<un ufficio per la lingua tedesca con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione>>.

26.
Al comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 25/2020, dopo le parole <<primarie e secondarie>>, sono aggiunte le seguenti: <<oltre che per l'acquisto di droni dotati di telecamere per il controllo dei territori>>.