LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2022-2023 entro la data del 31 gennaio 2024.
2. All'articolo 9 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.>>.

3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 13/2018 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<3 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>.

5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.
2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.>>.

6. All'articolo 40 ter della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole <<altri soggetti pubblici>> sono aggiunte le seguenti: <<o privati senza scopo di lucro>>;

b)
al comma 1 le parole <<con altri soggetti pubblici del territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro>>.

7. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono le seguenti modifiche:
a)
al comma 57 dopo le parole <<per contribuire alle spese per>> sono inserite le seguenti: <<l'iscrizione a corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, per>> e dopo le parole <<previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

b)
alla lettera a) del comma 58 le parole <<65 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 anni>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 58 è aggiunta la seguente:
<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>;

d)
al comma 62 dopo le parole <<per contribuire alle spese>> le parole <<per corsi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iscrizione per corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia,>> e dopo le parole <<assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

e)
dopo la lettera b) del comma 63 è aggiunta la seguente:
<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>

f)
al comma 67, dopo le parole <<per contribuire alle spese>>, le parole <<per corsi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iscrizione per corsi attuati dagli enti formativi accreditati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 27/2017>> e, dopo le parole <<assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

g)
dopo la lettera b) del comma 68 è aggiunta la seguente:
<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo per il contenimento delle rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e relativo regolamento di attuazione, concesso al Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento relativo all'anno educativo 2020/2021, avendo il Consorzio sempre mantenuto la titolarità del servizio, pur affidandone la realizzazione a soggetti privati, e avendo garantito la continuità del servizio all'utenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), senza mai cessare l'attività la cui titolarità è sempre rimasta in capo al Consorzio medesimo che ha garantito il contenimento delle rette applicate come previsto sia dall'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 che all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 097 del 2020.
9.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.
1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.>>.

10.
Al comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: <<I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne.>>.

11.
Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere gestiti e avviati anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.
5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
a) i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e di cui al presente articolo;
b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).>>.

12. Al fine di supportare gli Enti di formazione professionale accreditati ovvero accreditandi nella ottimale predisposizione delle proprie istanze, si prevede un periodo transitorio, che termina alla data del decreto del Direttore centrale di accertamento dell'avvenuta disponibilità on line del nuovo applicativo di accreditamento fornito da Insiel S.p.A..
13. Gli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), conservano l'accreditamento, provvisorio o definitivo, sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), procedibile dalla data di cui al comma 12 e fino al compimento del quindicesimo mese dalla data fissata al medesimo comma 12.
14. Gli accreditamenti di cui al comma 13 permangono a condizione che l'Ente di formazione mantenga i requisiti di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.
15. Per eventuali aggiornamenti, revoche o decadenze degli accreditamenti di cui al comma 13 nel periodo transitorio si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.
16. Nel periodo transitorio di cui al comma 12 gli Enti di formazione non già accreditati alla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.
17. In relazione alla macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) tutti gli ambienti oggetto di accreditamento devono essere posseduti dagli enti a titolo esclusivo, fatta salva la previsione di cui all'allegato 6, capoverso 10, del decreto del Presidente della Regione n. 040 del 2023.
18. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 22 le parole: <<, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori>> sono soppresse;

b)
dopo l'articolo 22 bis è inserito il seguente:
<<Art. 22 ter
 (Accreditamento ITS Academy)
1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
2. L'accreditamento è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.>>.

19. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 27/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<la composizione>> sono inserite le seguenti: <<e la costituzione>>;

b)
dopo le parole <<commissione d'esame,>> sono inserite le seguenti: <<l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza,>>.

20. Per l'anno accademico 2024/2025 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
21. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;>>;

b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;>>.