LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le parole <<ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000,>> sono soppresse.

3. All'articolo 39 bis della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, del progetto o delle attività, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, progetto o attività.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<ultimazione dei lavori>> sono aggiunte le seguenti: <<, del progetto o delle attività>>.

4.
Il comma 6 dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è abrogato.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, ai sensi dell'articolo 6, commi da 36 a 38, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), anche per un diverso intervento aggiuntivo di realizzazione di opere accessorie necessarie alla funzionalità della nuova struttura, comprese le aree adibite a parcheggio.
6. Per le finalità previste al comma 5 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di attività culturali.
7. Ai sensi del comma 6 il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
8. I soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2023 dei progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, beneficiari delle risorse aggiuntive stanziate in forza dell'articolo 6, comma 62, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), in considerazione del fatto che al momento della concessione delle predette risorse aggiuntive i progetti o programmi dell'annualità 2023 erano già in fase di conclusione, possono ottenere dal Servizio competente, previa richiesta motivata, l'assenso alle modifiche, variazioni ed integrazioni dei progetti o programmi inizialmente presentati per il finanziamento, che possono venire realizzati anche nel corso dell'annualità 2024.
9. In deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014 citate al comma 8, la rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 8 è presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, e sono ammissibili a rendicontazione anche le spese generali di funzionamento oltre il limite massimo percentuale fissato nei singoli regolamenti attuativi, per una quota massima del 20 per cento oltre il medesimo limite.
10.
Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023 le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>.

11. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 51 le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>;

b)
al comma 52 le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>;

c)
al comma 53 bis le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>;

d)
al comma 54 le parole <<entro l'1 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno>>.

12.
Dopo il comma 3 dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle Federazioni sportive o delle Discipline sportive associate direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.
3 ter. Le Commissioni di cui al comma 3 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.>>.

13.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), le parole <<lettering "#IoSonoFVG">> sono sostituite delle seguenti: <<marchio collettivo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA">>.

14. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 17 a 19, della legge regionale 14/2023 possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2024.
15.
All'articolo 6, comma 49, della legge regionale 14/2023 le parole <<con la collaborazione della società Giubileo Disabili e dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale)>> sono soppresse.

16. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 50 a 54, della legge regionale 24/2021 e di cui all'articolo 6, comma 40, della legge regionale 13/2023 possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2024.