LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è sostituito dal seguente:
<<2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 16, predisposta dalle Ater e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'articolo 5.>>.

2.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
<<h) fornire alla Regione un programma pluriennale degli interventi da realizzare nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;>>.

3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare la spesa ammissibile equiparandola ai correlati contributi concessi ai soggetti privati, relativamente alle linee di cui all'articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e di cui all'articolo 15 bis, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e alle parrocchie e altri enti privati di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente ai costi sostenuti per le spese tecniche e per la demolizione dell'ex caserma Lanfranco nel Comune di Cividale del Friuli, il contributo concesso all'ATER di Udine con i decreti del Direttore del Servizio edilizia n. 6393 del 9 dicembre 2016 e n. 24 del 9 gennaio 2017 per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli.
5.
Al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), le parole <<entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta adozione del PAC>>.

6. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 dopo le parole <<le assegnazioni statali>> sono inserite le seguenti: <<e comunitarie>>;

b)
al comma 14 dopo le parole <<dei provvedimenti statali>> sono inserite le seguenti: <<e comunitari>> e dopo le parole <<nei provvedimenti statali>> sono inserite le seguenti: <<e comunitari>>.

7.
Al comma 94 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo le parole <<territorio di Gorizia>> sono inserite le seguenti: <<e nei territori limitrofi>>.

8. In attuazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire un parere tecnico alle stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, su richiesta degli stessi, ai fini dell'accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni, limitatamente alle seguenti categorie di opere pubbliche: edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e per edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
9.
Al comma 1 bis dell'articolo 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole <<dell'articolo 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli articoli 30, 32 e 32 bis>>.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso con decreto n. 4904/TERINF, del 22 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), all'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale - Istituto Vendramini di Pordenone, per lavori di "adeguamento funzionale, accessibilità sicurezza edificio A", pari a 300.000 euro, alla Diocesi Concordia di Pordenone.
11. La domanda di devoluzione di cui al comma 10 è presentata con posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico.
12. La misura prevista dall'articolo 5, commi da 43 a 45, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), si intende concessa a titolo di contributo straordinario per l'intervento di adeguamento sismico del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia.
13. Alla liquidazione e rendicontazione si provvede ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 140.000 euro, concesso con decreto n. 19176, del 26 ottobre 2022, al Comune di Forni di Sotto ai sensi dell'articolo 5, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione energetica, nuovo allarme antincendio e sistema di ricarica veicoli elettrici della sede municipale, per la realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità comunale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 il Comune presenta al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 14.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i fondi concessi per l'intervento denominato "lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale del comune di Paluzza" al Comune di Paluzza con decreto n. 2057/TERINF, del 17 maggio 2022, per sostenere i maggiori costi dell'intervento sulla Scuola primaria di Timau Cleulis.
17. La domanda di devoluzione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
18.
Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole <<agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli>> sono sostituite dalla seguente: <<agli>>.

19.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:
<<a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;>>.