LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Piano energetico regionale - PER)
1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell'autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).
3. Il PER si compone dei seguenti elementi:
a) il quadro del sistema energetico regionale, comprensivo delle disponibilità energetiche potenziali del territorio, dei fabbisogni energetici dei settori e dei bilanci energetici;
b) l'individuazione degli obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, da attuare attraverso la determinazione di azioni di Piano;
c) la previsione degli scenari energetici regionali, delineata sia in assenza che in presenza delle azioni programmate, riferita all'arco temporale assunto;
d) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano;
e) il piano di comunicazione;
f) il piano di monitoraggio;
g) le norme di attuazione del Piano, nonché le eventuali linee guida per le strategie energetiche da attuare sul territorio regionale.
4. Le norme di attuazione del Piano di cui al comma 3, lettera g), assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge.
5. La struttura regionale competente in materia di energia provvede alla predisposizione del PER.
6. Il percorso di approvazione del PER rispetta le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di PER, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del PER.
8. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. Le modalità di partecipazione al processo di formazione del PER sono disciplinate dal decreto legislativo 152/2006.
9. La struttura regionale competente in materia di energia aggiorna la proposta di PER all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare e predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
10. La proposta di PER, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione per la consultazione pubblica con le modalità di cui al comma 8, nonché sono sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, qualora esauriti i tempi per la consultazione di VAS, l'autorità competente predispone comunque il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.
11. Il PER aggiornato sulla base delle osservazioni e dei pareri presentati e del parere motivato espresso dall'autorità competente, è emanato dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
12. Il PER è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a un monitoraggio biennale, può essere modificato in ogni tempo con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla disciplina della VAS ed è aggiornato almeno ogni sei anni.>>.

2. Alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 13:
1)
le parole <<Nel periodo intercorrente dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nelle more della completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno:>>;

2)
alla lettera a) dopo le parole <<tale identificativo>> sono inserite le seguenti: <<fino alla dismissione per obsolescenza dei POS>>;

3)
dopo il primo periodo della lettera b) è aggiunto il seguente: <<le Camere di Commercio rilasciano tale identificativo nei limiti della disponibilità delle tessere di cui al punto 1 dell'Allegato A alla legge regionale 14/2010;>>;

b)
il comma 2 dell'articolo 14 è abrogato.

3.
Dopo il secondo periodo del comma 34 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), è aggiunto il seguente: <<In caso di variazioni soggettive del soggetto beneficiario, il contributo concesso o erogato può essere confermato in capo al soggetto subentrante in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

4. All'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<istituire i contratti di fiume>> sono inserite le seguenti: <<, di lago, di laguna e di costa>>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole <<contratto di fiume>> sono inserite le seguenti: <<, di lago, di laguna e di costa>>;

2)
le parole <<sistemi fluviali>> sono sostituite dalle seguenti: <<bacini idrografici>>;

3)
dopo le parole <<dei corsi d'acqua,>> sono aggiunte le seguenti: <<dei laghi, delle lagune e degli ambiti costieri,>>;

c)
alla lettera g) del comma 3 dopo le parole <<contratto di fiume>> sono inserite le seguenti: <<, di lago, di laguna e di costa>>;

d)
la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: <<Contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa>>.

5. All'articolo 27 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<possono essere>> sono inserite le seguenti: <<parzialmente o interamente>>;

b)
al comma 1 le parole: <<purché le proposte siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico>> sono soppresse;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva e a condizione che nell'area dell'intervento risulti scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione, il soggetto autorizzato, sentito il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, presenta la domanda di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 23 che preveda il riassetto ambientale dei luoghi, limitato alla sola modellazione del terreno definita dall'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 1).>>;

d)
al comma 3 il periodo <<Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.>> è sostituito dai seguenti: <<Detta garanzia è estesa fino ai sei mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 a copertura del costo della messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento e del riassetto ambientale dei luoghi in caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso. In alternativa all'estensione della garanzia, può esserne prestata una nuova della medesima durata e per il medesimo importo.>>;

e)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. A seguito del collaudo del riassetto ambientale dei luoghi di cui al comma 2, il soggetto autorizzato può chiedere al Comune o ai Comuni sul cui territorio deve essere realizzato l'intervento di cui al comma 1 di disporre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, la liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente al costo del riassetto ambientale dei luoghi collaudato. A seguito del collaudo l'area di cava oggetto dell'intervento di cui al comma 1 non è più soggetta alla vigilanza prevista dall'articolo 33.
3 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche da un soggetto diverso da quello autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva. In tal caso, l'estensione della garanzia fideiussoria a copertura del costo per la messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento, ai sensi del comma 3, rimane in capo al soggetto autorizzato a esclusione del caso in cui il soggetto diverso da quello autorizzato presti, per la medesima finalità, una nuova garanzia finanziaria ai sensi della legge 348/1982.>>;

f)
al comma 4 dopo le parole <<Nel caso di mancata>> sono inserite le seguenti: <<o di incompleta>>;

g)
al comma 4 le parole <<la garanzia fideiussoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<le garanzie prestate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ter>>.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2016, non trovano applicazione nel caso in cui il progetto dell'intervento di cui all'articolo 27, comma 1, della medesima legge regionale 12/2016, preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.