LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 193 dell'1 luglio 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>.

2. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 80, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), stabiliti per i beneficiari dei contributi ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, si considerano rispettati in caso di interruzione dell'attività di impresa a titolo individuale per un periodo non superiore a diciotto mesi e di riavvio della medesima anche nell'ambito del regime fiscale di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). In tal caso il periodo di mantenimento degli obblighi ricomincia a decorrere dal riavvio dell'attività di impresa.
3.
Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:
<<2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati sentite le Comunità di montagna.>>.

4. I criteri e le procedure per la concessione dei contributi relativi al Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, prevedendo che l'Amministrazione regionale si avvalga per l'istruttoria dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA). Le modalità di rendicontazione previste dal bando possono derogare alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5.
Al comma 79 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), rispettivamente alla lettera b) dopo le parole <<il bando>> e alle lettere c) e d) dopo le parole <<uno o più bandi>> sono inserite le seguenti: <<, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione,>>.

6. All'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<eseguiti dai Consorzi di bonifica in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico)>>;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2.1. I criteri generali di riparto, fra i Consorzi di bonifica, delle risorse dirette a sostenere la spesa di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2.2. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse disponibili in base ai criteri di cui al comma 2.1 e può tenere conto delle eventuali osservazioni pervenute, entro il 15 settembre, dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate ad evidenziare necessità contingenti connesse all'efficace realizzazione delle opere.>>.

7. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono prorogati fino al termine dell'annata venatoria successiva all'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'aggiornamento del Piano Faunistico regionale. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
8. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola <<realizzano>> è sostituita dalle seguenti: <<possono realizzare>>;

b)
l'ultimo periodo è soppresso.

9.
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:
<<b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data del pagamento della sanzione amministrativa o della iscrizione a ruolo della medesima.>>.

10. La disposizione di cui all'articolo 38, comma 4, lettera b), della legge regionale 6/2008, come sostituita dal comma 9, si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 2 le parole: <<, nonché da soggetti privati>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<2 bis. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.>>;

c)
il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 2 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.>>;

d)
dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
a) abbia compiuto sedici anni;
b) sia in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
3 ter. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro il territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:
a) abbiano compiuto sedici anni;
b) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
c) siano in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
3 quater. Per le finalità di cui al comma 3 ter, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita ai residenti in Regione e non, senza il versamento all'EDR del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato all'EDR, secondo le modalità stabilite dal medesimo, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
3 quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.
3 sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3 bis e 3 ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3 quater.>>;

e)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole <<è individuato l'importo del contributo annuale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 3 bis e 3 ter>>;

f)
dopo il comma 4 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
a) abbia compiuto sedici anni;
b) sia in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.>>;

g)
al comma 5 dell'articolo 4 le parole <<ai residenti in Regione e non>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai non residenti in Regione>>;

h)
dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 è inserita la seguente:
<<a bis) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;>>;

i)
al comma 5 bis dell'articolo 4 la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<due>> e le parole: <<, e purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:>> sono soppresse;

j)
al comma 5 bis dell'articolo 4 le lettere a) e b) sono abrogate;

k)
ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 dopo le parole <<ai sensi dei commi>> sono aggiunte le seguenti: <<4 bis,>>;

l)
ai commi 8 e 9 dell'articolo 4 le parole <<di cui al comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 4 bis e 5>>.

12.
Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunto il seguente: <<Le variazioni consistenti esclusivamente nella modifica del periodo o delle giornate di apertura possono essere segnalate tramite posta elettronica certificata al Comune e ad ERSA, corredate dell'autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti previsti dalla legge.>>.