LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. In ragione degli eventi calamitosi verificatisi dal 2 al 3 novembre 2023 che hanno compromesso la fruizione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che costituiscono ragioni oggettive che impediscono la procedura selettiva prevista all'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e anche al fine di garantire la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza e l'apprestamento delle aree demaniali in tempo utile per la prossima stagione balneare, gli enti concedenti sono autorizzati a differire il termine di scadenza delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2024.
2. Gli enti concedenti avviano le procedure selettive di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 118/2022, previa deliberazione d'indirizzo, anche se antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, che consideri la ricognizione delle concessioni esistenti, l'individuazione di specifiche destinazioni d'uso delle aree demaniali, le caratteristiche locali da valorizzare e gli obiettivi di sviluppo.
3. In caso di avvio del procedimento su istanza, gli enti concedenti pubblicano un avviso ai sensi della vigente normativa che può riportare contenuti integrativi di interesse dell'amministrazione concedente e che preveda lo svolgimento di procedura comparativa in casi di istanze concorrenti.
4. Nelle procedure di gara gli enti concedenti hanno la facoltà di avvalersi dei principi indicati nell'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e nell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e hanno facoltà di riconoscere il diritto di prelazione del concessionario uscente.
5. Con riferimento al comma 1 il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024 costituisce proroga tecnica nelle more delle procedure selettive di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 118/2022.
6.
Dopo l'articolo 51 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Affidabilità del concessionario)
1. Il rapporto tra gli enti concedenti e i concessionari di beni demaniali marittimi si fonda sul principio di reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e dei concessionari e sul rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Fermo restando l'esercizio dell'azione giudiziaria per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e quanto previsto dall'articolo 47 del regio decreto 327/1942, gli enti concedenti di beni del demanio marittimo situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti motivati di rigetto delle istanze di rinnovo ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di variazione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952, e di proroga ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), presentate dai concessionari che non abbiano corrisposto il canone o altre indennità dovute in relazione all'utilizzo di beni demaniali marittimi, nei termini previsti all'atto di concessione o intimati dall'amministrazione concedente.
3. Gli enti concedenti tengono in considerazione nelle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ai fini della valutazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la mancata corresponsione da parte dei concessionari del canone o altre indennità di cui al comma 2.
4. Gli enti di cui al comma 2 possono prevedere nelle concessioni la clausola disposta all'articolo 1462 del codice civile.>>.

7.
Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 36/2023, con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo e anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.>>.

8.
Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo, anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.>>.

9.
Al comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), la parola <<cilindrata>> è sostituita dalla seguente: <<potenza>>.