Art. 3
(Beneficiari)
1. I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le parrocchie o gli enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, situati nel territorio regionale.
2. Possono accedere all'incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento, formalmente riconosciuti in un atto registrato, sugli immobili sui quali sono realizzati gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1.
2 bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.
3. Non possono accedere all'incentivo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 14/2023