LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo II
 Finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero
Art. 9
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) attivare con allievi iscritti, nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, con programma didattico di tipo libero;
b) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti indicati alla lettera a) almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite in un arco temporale di almeno sei mesi nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 10
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è presentata, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, entro il 31 agosto di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.
2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Criteri di riparto dei contributi)
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di sedici insegnamenti, per i quali siano stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 50 per cento in base al numero di allievi iscritti ai corsi di cui alla lettera a), nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio strutturato come indicato all'articolo 9, comma 1, lettera b), per l'intera durata dello stesso;
c) nella misura del dieci per cento per le scuole non statali di musica aventi la sede principale in un Comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se gli Enti gestori di scuole non statali di musica hanno ottenuto, per l'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di cui all'articolo 10, contributi per lo svolgimento dell'attività didattica musicale di tipo pre-AFAM ai sensi del Capo I del Titolo II, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1 e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
3. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a), del comma 1, e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
4. Se si verificano entrambi i presupposti di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni dei medesimi riguardanti il calcolo del contributo spettante si applicano contestualmente.
5. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
6. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 12
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Capo presentano il rendiconto, nelle forme previste della legge regionale 7/2000 , entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo.
2. Le spese per la realizzazione dei corsi di studio dell'attività didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero da rendicontare ai sensi del comma 1 sono sostenute nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.