LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 14
 (Destinatari degli interventi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.
3. Le associazioni di rete possiedono i seguenti requisiti:
a) operare senza fine di lucro;
b) essere legalmente costituite con atto costitutivo e statuto;
c) avere la sede legale e svolgere la propria attività sul territorio regionale;
d) avere tra gli associati almeno otto Enti gestori di scuole non statali di musica iscritte all'Elenco;
e) avere come scopo sociale finalità solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di rappresentanza con Enti o Istituzioni pubbliche, attività di coordinamento e promozione a sostegno dell'attività didattica musicale delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati;
f) avere il bilancio d'esercizio regolarmente approvato dagli organi preposti in base allo Statuto;
g) avere organi sociali regolarmente eletti o nominati, e funzionanti.
4. Le associazioni di rete svolgono la propria attività istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.