b)
con riferimento all'ittiturismo e alle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità:
1) le fattispecie di deroga del rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata, per le situazioni di scarsa disponibilità della risorsa ittica;
2) i criteri per la verifica della prevalenza dell'attività di acquacoltura rispetto le attività connesse di ospitalità e ricezione;
3) il numero massimo di posti letto, di posti tavola e di posti di campeggio;
4) i criteri per l'organizzazione di attività didattiche;
5) i requisiti igienico-sanitari;
6) i requisiti e le procedure per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e di ricezione e ospitalità in acquacoltura, ivi compresi i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;
7) i criteri per la classificazione e la predisposizione della segnaletica degli ittiturismi e delle aziende di acquacoltura che svolgono attività di ricezione e ospitalità;
8) i criteri per la vigilanza;
9) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.