LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2021
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

Art. 16
 (Coordinamento regionale della polizia locale)
1. La Regione, avvalendosi della collaborazione degli Uffici del Comune capoluogo, promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;
b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio, collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell’ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione;
c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale.
1 bis. Con accordo tra la Regione, il Comune capoluogo e gli enti locali aderenti sono regolati i rapporti derivanti dall'attuazione del presente articolo e le modalità di effettuazione degli interventi e sono individuate le risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali. Eventuali variazioni delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali sono comunicate alla Regione e al Comune capoluogo.
2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco degli enti locali che mettono a disposizione il personale operativo volontario e le dotazioni strumentali, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e, con riferimento ai nuclei specialistici, per ambiti di specializzazione.
3. Il personale di polizia locale impiegato, previo assenso del medesimo, ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato, ferma restando la dipendenza dall’ente locale di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
4. Con regolamento regionale sono definiti:
a) la composizione e gli ambiti di specializzazione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a);
b) le modalità di attivazione degli interventi di cui al comma 1;
c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2;
d)   ( ABROGATA )
e) i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 5, la quota di compartecipazione a carico degli enti locali che richiedono gli interventi di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità con cui il Comune capoluogo attesta l'utilizzo delle risorse.
5. La Regione assegna d'ufficio al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attività di cui al comma 1.
6.  
( ABROGATO )
7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 6, lettera l), L. R. 16/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Parole sostituite al comma 1 da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4Comma 1 bis aggiunto da art. 168, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
5Parole sostituite al comma 2 da art. 168, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 168, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
7Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 168, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2024
8Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 168, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2024
9Parole soppresse alla lettera c) del comma 4 da art. 168, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 3/2024
10Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 168, comma 1, lettera e), numero 4), L. R. 3/2024
11Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 168, comma 1, lettera e), numero 5), L. R. 3/2024
12Parole soppresse al comma 5 da art. 168, comma 1, lettera f), L. R. 3/2024
13Comma 6 abrogato da art. 168, comma 1, lettera g), L. R. 3/2024