LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.

TESTO VIGENTE dal 02/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2021
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 5
 (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)
1.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole << dal Programma operativo e dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai programmi di cui all'articolo 1 >>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole: << di cui all' articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), >> sono soppresse.

3.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole << dei lavori o alla realizzazione delle opere >> sono sostituite dalle seguenti: << dei lavori, forniture e servizi o alla realizzazione degli stessi >>.

4.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
<<2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, è garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.>>.