<<2 ter.
Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.
2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.
2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.