Art. 11
(Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, di seguito "Organismo", con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio.
2.
L'Organismo svolge i seguenti compiti:
a) collabora nella elaborazione e formula osservazioni sul Piano regionale di cui all'articolo 13;
b) formula proposte alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali in ordine agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
c)
collabora al monitoraggio, alla raccolta e all'analisi dei dati in relazione ai fenomeni di violenza contro le donne avvenuti nel territorio regionale, anche in raccordo con il Sistema informativo dei servizi sociali regionale e l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui agli articoli 25 e 26 della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
d) svolge ogni altra funzione consultiva e propositiva su iniziative regionali in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
3.
L'Organismo è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
(Legge finanziaria 2014), ed è composto da:
a) il direttore centrale della Direzione o suo delegato;
c) quattro rappresentanti degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dal direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di salute;
d) quattro rappresentanti dei Centri antiviolenza iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19, dagli stessi individuati;
e) due rappresentanti dei Centri per autori di violenza iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19, dagli stessi individuati;
f) due rappresentanti degli enti del Terzo settore con sede in regione che operano in materia di contrasto alle violenze e alle discriminazioni, dagli stessi individuati.
4. I componenti dell'Organismo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 3, sono individuati garantendo un'equilibrata rappresentanza territoriale.
5. Su proposta della maggioranza dei componenti, l’Organismo può essere integrato, anche temporaneamente, previa intesa con l’amministrazione o l’ente di appartenenza, con altri rappresentanti di soggetti istituzionali e non istituzionali che operano per il contrasto alla violenza di genere, al fine di approfondire specifiche tematiche e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.
6. L'Organismo è rinnovato con cadenza triennale applicando il principio della rotazione.
7. L'Organismo è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 18, lettera b), L. R. 16/2021