Art. 6
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.396.432,78 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'
articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'
articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).