LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Norme urgenti in materia di finanza locale)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, sono prorogati, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 27, comma 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):
a) al 30 settembre 2020 gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso i Comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, qualora i revisori non siano ancora stati nominati;
b) fino al completamento delle attività connesse con lo scioglimento o la trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale 21/2019 , gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso le Unioni stesse.
2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il Comune può adottare l'atto di nomina anche con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).
3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015 , non si applicano nel caso in cui l'obiettivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a condizione che sia stata motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Per l'anno 2020, i Comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.