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Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/04/2020
Materia:
460.00 - MULTISETTORE

Art. 7
 (Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19)
1. Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19 o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto autorizzati, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 , a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza.
2.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Comma 2 abrogato da art. 8, comma 18, L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/10/2021.