LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Concorso regionale delle scuole del Friuli Venezia Giulia e "Giorno del Ricordo")
1. La Regione Friuli Venezia Giulia indice annualmente un concorso denominato "Foibe ed esodo: un Ricordo da non dimenticare", riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado, statali e paritarie. I progetti possono essere presentati in formato testuale, grafico o multimediale.
2. La commissione giudicatrice del concorso è costituita con decreto del Presidente della Regione. La commissione è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, e di essa fanno parte sei esperti designati, uno ciascuno, dalle seguenti associazioni:
a) Lega Nazionale Trieste;
b) Comitato 10 Febbraio;
c) Istituto Regionale per la Cultura Istriana-fiumana-dalmata;
d) Associazione delle Comunità Istriane;
e) Unione degli Istriani;
f) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
3. Può inoltre essere designato un componente dell'Ufficio scolastico regionale.
4. L'incarico dei componenti della commissione è a titolo gratuito. Ai componenti designati dalle associazioni di cui al comma 2 e dalla Direzione scolastica regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
5. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, come definite dal comma 1, entro il 30 settembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla direzione competente entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione e la proclamazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo. La premiazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, o il primo giorno lavorativo utile, in occasione della celebrazione del "Giorno del ricordo" istituito con la legge 92/2004 .
6. Al fine della valutazione dei progetti sono individuate tre categorie, in base ai gradi di istruzione, per ognuna delle quali sono designati due progetti vincitori.
7. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a sei, e i loro accompagnatori, uno a persona, sono premiati con un viaggio, a spese della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle terre della Venezia Giulia, Istria, Fiume e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente e con visite alle Foibe di Basovizza e Monrupino, al Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano e al Magazzino 18, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati e accessibili.
8. Il "Giorno del Ricordo" di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale avviene la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.
9. Il regolamento del concorso è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 51, lettera a), L. R. 13/2021
2Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 51, lettera b), L. R. 13/2021
3Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 51, lettera c), L. R. 13/2021