LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2020
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 19
  (Inserimento dell'articolo 28 ter nella legge regionale 13/2018)
1.
Dopo l' articolo 28 bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 28 ter
 (Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)
1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e cousellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.>>.