LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 3
  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015)
1.
L' articolo 19 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.>>.