LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 7
  (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter nella legge regionale 18/2015)
1.
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 18/2015 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 22 bis
 (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)
1. Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del Sistema integrato è previsto un monitoraggio annuale degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22.
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati a rendiconto inviati dagli enti locali alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 gli enti locali inviano annualmente all'ufficio regionale competente le informazioni relative ai dati a rendiconto entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione.
Art. 22 ter
 (Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)
1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'articolo 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 22, comma 1.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.>>.