LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  27/06/2019
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 5
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, dall'1 luglio 2019 gli assegni vitalizi e le relative quote agli aventi diritto sono erogati nella misura prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, risulti inferiore a quella prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al recupero della differenza erogata in eccedenza dall'1 luglio 2019, mediante trattenuta della stessa sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota.
3. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi e delle relative quote come rideterminati ai sensi della presente legge e riferiti all'1 luglio 2019, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 , in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aliquote base della Tabella B allegata alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.